Ordinanza n. 493 del 1992

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ORDINANZA N. 493

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246 (recte: dell'art. 11, primo e secondo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante "Misure urgenti per il personale della scuola", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1992 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da De Gregori Michela contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, ordinanza iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con ordinanza emessa il 5 marzo 1992 nel giudizio promosso da De Gregori Michela contro il Ministero della pubblica istruzione ed il Provveditorato agli studi di Genova e nei confronti di Ricupero Anna Maria per l'annullamento della graduatoria per la immissione nei ruoli della scuola secondaria di personale docente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246 (recte: dell'art. 11, primo e secondo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante "Misure urgenti per il personale della scuola", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale della disposizione in ragione di differenziati requisiti di servizio richiesti, ai fini dell'immissione in ruolo, ai docenti dei corsi di richiamo ed aggiornamento culturale di istruzione secondaria (C.R.A.C.I.S.), rispetto ai docenti dei corsi ordinari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per la infondatezza della questione sollevata;

Considerato che la disposizione, della cui legittimità costituzionale si dubita, estende all'anno scolastico 1981-82 il periodo utile per valutare gli incarichi previsti dagli artt. 46 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, senza tuttavia innovare la disciplina della diversa durata del servizio rilevante, per le categorie di docenti, ai fini della immissione in ruolo, durata prevista da altre norme non sottoposte al giudizio della Corte e destinate a trovare comunque applicazione;

che conseguentemente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, del decreto-legge n. 140 del 1988 va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, recante "Misure urgenti per il personale della scuola" (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4 luglio 1988, n. 246), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA